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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONEDenominazione e SedeArticolo 1) E' costituita a Campobasso (CB) l'Associazione denominata "Campobasso Linux User Group" con sede a Campobasso (CB). DurataL'Associazione ha durata illimitata. Finalita'Articolo 2) L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarieta' sociale, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Campobasso e provincia, attraverso attivita' culturali, ricreative, di formazione e politiche sociali, senza finalita' di lucro. SociArticolo 3) Il numero dei soci e' illimitato; all'Associazione Campobasso LUG possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di eta', il minore e' rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di eta'. Tipi di SociArticolo 4) I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori. Diventano soci ordinari dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota annuale stabilita e deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria. I soci ordinari hanno pieni diritti e possono coprire cariche associative. Diventano soci sostenitori coloro che partecipano alle attivita' dell'associazione senza l'obbligo di versare una quota associativa. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative. Eliminazione di un socioArticolo 5) Qualora si manifestino motivi di incompatibilita' del nuovo socio con le finalita' statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilita' di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potra' presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Diritti e doveri dei sociArticolo 6) I soci hanno diritto di frequentare i locali in cui l'Associazione svolge le proprie attivita' e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Articolo 7) I soci sono tenuti:
Articolo 8) I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento sia ritenuto, a giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi dell'Associazione. L'espulsione o radiazione deve essere notificata per iscritto, recante la motivazione dell'atto e firmata dal Presidente e Vice Presidente. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. Patrimonio socialeArticolo 9) Il patrimonio sociale e' indivisibile ed e' costituito:
Articolo 10) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, ne' sono trasmissibili per atti tra vivi. Articolo 11) Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio") comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Articolo 12) Il residuo attivo del bilancio sara' devoluto in base alle direttive del Consiglio Direttivo. Tipi di assembleeArticolo 13) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'assemblea e' fatta a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, mailing list, sito web, forum o posta elettronica, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso potra' indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Articolo 14) L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. L'Assemblea:
Articolo 15) L'Assemblea straordinaria e' convocata:
Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita con la presenza di meta' piu' uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Articolo 17) Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento interno e' indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. VotazioniArticolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Articolo 19) L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, e' presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo o, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea; il Presidente nomina un Segretario che provvedera' a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali. Consiglio direttivoArticolo 20) Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci ordinari e dura in carica un anno. Le dimissioni o la revoca di uno dei consiglieri non fara' decadere l'intero Consiglio Direttivo. Articolo 21) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilita' agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attivita' svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire piu' incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. Il Segretario Amministrativo esercita anche la funzione di tesoriere dell'amministrazione. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo potra' nominare e/o delegare terzi ad effettuare qualunque tipo di operazione autorizzata dall'Assemblea. Articolo 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sara' presieduta dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere piu' anziano. Articolo 23) Il Consiglio Direttivo deve:
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo puo' avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. DelibereArticolo 24) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parita'. I consiglieri devono astenersi dalle votazioni in caso di conflitto di interessi, informandone preventivamente il Consiglio. Le delibere del Consiglio sono adottate con votazione palese o segreta in base alle modalita' indicate nel regolamento del Consiglio medesimo. PresidenteArticolo 25) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonche' il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi. Scioglimento dell'associazioneArticolo 26) La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea la cui validita' e' data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sara' necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Articolo 27) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passivita'. Il patrimonio residuo dovra' comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalita' analoghe o di fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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